
Associazione
Bergamasca Imprese Agromeccaniche

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_____ STATUTO __________________
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| COSTITUZIONE E SEDE |
Art.1 -
É costituita
l’Associazione Bergamasca Imprese Agromeccaniche, in sigla
A.B.I.A., libera
associazione sindacale di categoria.
Essa ha sede
in Bergamo può istituire delegazioni e
uffici staccati in altri centri della provincia. |
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| SCOPI |
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Art.2 -
L'associazione, che non ha
fini di lucro ed è inoltre istituzionalmente apartitica per
origine e finalità,
associa le imprese e gli imprenditori che svolgono lavorazioni
meccanico
agricole, industriali ed affini, svolte sia per conto terzi che per
conto
proprio, nonchè imprese
e imprenditori che
operano in agricoltura.
L'Associazione,
in particolare:
a)
rappresenta
la categoria nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva,
per i
rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni
economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed
internazionali;
b) concorre
a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche,
politiche,
sindacali, sociali e culturali del Paese e dell’Unione
Europea e con similari o
sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale,
spirito e
forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune
più vaste finalità
di progresso e di sviluppo;
c)
promuove
e coordina l’attività dei soci aderenti;
stabilisce, i criteri e gli indirizzi
da seguire nelle questioni di interesse generale; li assiste nella
trattazione,
anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo,
economico,
legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; interviene ad
assicurare,
nell’ambito della categoria, l’armonico
contemperamento degli interessi ed il
migliore svolgimento dei rapporti;
d)
procede
alla stipulazione di contratti di lavoro ed economici ed assiste gli
associati
nella trattazione e definizione di controversie di lavoro ed economiche
ai fini
dell’unità di indirizzo;
e) promuove
ed attua ricerche e studi economici, sociologici e statistici di
interesse
della categoria, nonché iniziative per la realizzazione di
programmi e piani
generali di lavoro;
f) promuove,
studia e segue l’elaborazione di leggi e provvedimenti
comunque interessanti la
categoria;
g) promuove
ed attua iniziative per la formazione professionale delle maestranze e
per
l’elevazione sociale e culturale delle stesse;
h) cura
le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna
iniziativa di
carattere pubblicistico ed editoriale;
i) favorisce
lo sviluppo ed il progresso della categoria e promuove la
qualificazione
tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche
partecipando
direttamente ad organismi, costituiti o da costituire allo scopo;
j) prende
accordi, ove ne ravvisi l’opportunità, con altri
enti ed organismi, al fine di
coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
k) promuove
ed organizza sezioni di settore;
l)
promuove
e verifica le soluzioni e le iniziative per realizzare idonee forme di
razionalizzazione ed integrazione di funzioni e servizi fra i soci;
m) provvede
alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni,
istituzioni,
commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza della
categoria rappresentata, sia ritenuta necessaria ed utile al
conseguimento dei
fini statutari;
n) compie,
in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo, valgano a raggiungere
gli
scopi sociali;
o) attua
tutte quelle iniziative di carattere tecnico, economico, amministrativo
e
assistenziale che gli organi sociali avranno regolarmente deliberato.
Per il
raggiungimento
degli scopi sociali, l’Associazione può inoltre
intraprendere altre iniziative,
come quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
1. dar
vita, partecipare o contribuire a fondazioni ad istituzioni
specializzate o ad
altri organismi di qualsiasi natura;
2. istituire
collegi di conciliazione o di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di
interesse tra gli associati; sottoscrivere
e detenere
quote di partecipazione a società, consorzi ed enti vari.
3.
sottoscrivere e detenere quote di partecipazione a
società, consorzi ed enti vari.
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ASSOCIATI
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Art.3 - Possono
associarsi
all’Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite
e gli
imprenditori che svolgono lavorazioni meccanico agricole, industriali
ed
affini, svolte sia per conto terzi, che per conto proprio
nonché imprese e
imprenditori che operano in agricoltura.
Tenuto conto dell’assetto organizzativo, possono aderire alla
Associazione
anche imprese sotto qualsiasi forma costituite, imprenditori e persone
fisiche,
sempre che non perseguano finalità in contrasto con gli
scopi di cui all’art.2
del presente statuto, che desiderino avvalersi dell'opera
assistenziale e dei
servizi che normalmente l'Associazione disimpegna.
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Art.4 - La domanda
di ammissione a socio
deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa e
deve contenere l’indicazione dei suoi legali rappresentanti,
la natura
dell’attività esercitata, la sede e tutte quelle
indicazioni che verranno
richieste dal Consiglio di Amministrazione della Associazione.
La domanda di
ammissione deve
essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione delle norme
del
presente statuto, di impegno al pagamento di tutti i contributi che
verranno
deliberati a norma dello statuto stesso, di osservanza scrupolosa della
disciplina associativa nonché di tutte quelle disposizioni e
norme che saranno
deliberate dagli organi sociali.
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Art.5 -
Dell’ammissione a far
parte della Associazione, decide il Consiglio di Amministrazione a
maggioranza
assoluta di voti.
La relativa
delibera deve essere notificata al
richiedente mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.
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Art.6 –
Il rapporto associativo,
una volta approvata l’adesione da parte del Consiglio di
Amministrazione, si
intende costituito a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un
periodo temporaneo.
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Art.7 -
L’esercizio dei diritti
associativi spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il
versamento
dei contributi sociali.
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Art.8 - I soci sono
tenuti all’osservanza
scrupolosa e leale degli obblighi derivanti dal presente statuto e
dalla
disciplina associativa, ivi compreso il versamento dei contributi
associativi
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Essi si
obbligano all’osservanza delle disposizioni e delle
istruzioni impartite dalla
Associazione ed in particolare al pieno rispetto dei contratti e delle
regolamentazioni collettive di lavoro, stipulati
dall’Associazione e/o dalla
Unione Nazionale.
I soci sono
tenuti a fornire
alla Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad essi
richiesti ai fini contributivi, statistici e quant’altro
utile per la
rappresentanza della categoria.
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Art.9 -
La qualità di socio si perde:
a)
per
dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata o altro mezzo
equivalente
che deve pervenire alla Associazione entro il 30 giugno, con effetto
dal 1°
gennaio dell’anno successivo;
b) per
cessazione dell’attività esercitata;
per espulsione
motivata da
inadempienze o da comportamenti non conformi agli obblighi di cui
all’art.8.
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Art.10
- Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti. |
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Art.11 –
L’Assemblea generale
dell’Associazione è composta da tutti i soci
dell’Associazione che potranno
intervenire direttamente o tramite delega ad altro socio.
In ogni
caso il portatore di tale mandato non può rappresentare
più di un associato.
Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto.
L’Assemblea
è convocata, in via ordinaria, almeno una volta
all’anno entro il mese di
giugno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di
Amministrazione
lo ritenga opportuno; si riunisce anche a richiesta di almeno 1/3 degli
associati.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed
in sua assenza od impedimento
dal Vice Presidente o dal Consigliere in ordine di anzianità
di età.
Le
deliberazioni prese in Assemblea, in conformità del presente
statuto, obbligano
tutti gli associati, anche non intervenuti.
Le
deliberazioni
dell’Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto
dal Presidente e
dal Direttore dell’Associazione, che funge da segretario.
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Art.12 -
L’Assemblea generale è
convocata con lettera spedita al domicilio degli
associati, almeno otto
giorni prima della data di convocazione.
Nella
lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, la data,
l’ora della
prima ed eventualmente della seconda convocazione e l’ordine
del giorno della
riunione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea
è valida in prima convocazione quando sia presente la
maggioranza dei voti
spettanti agli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei
voti rappresentati.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, mediante
votazione
palese o segreta col sistema che verrà di volta in volta
stabilito dall’Assemblea
su proposta del Presidente.
Qualora
all’ordine del giorno
siano poste modifiche statutarie o lo scioglimento della Associazione,
l’Assemblea dovrà ritenersi validamente costituita
anche in seconda
convocazione, quando siano presenti rispettivamente almeno un terzo o
la metà
degli associati.
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Art.13 - Spetta
all’Assemblea:
a) l’elezione
dei membri del Consiglio di Amministrazione;
b) l’elezione
del Presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei
Revisori dei
Conti;
c)
l’approvazione
degli indirizzi generali e del programma di attività
dell’Associazione;
d) l’approvazione
del bilancio consuntivo;
e) l’esame
delle istanze ad essa dirette, anche relative a delibere assunte degli
altri
organi istituzionali e le relative decisioni;
f)
le
modificazioni dello statuto; lo
scioglimento
dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.
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CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
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Art.14 -
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tredici membri
eletti dall’Assemblea
e scelti tra i titolari, coadiuvanti o soci delle ditte o
società associate;
possono inoltre essere elette persone non socie di provata
capacità tecnica,
amministrativa e sindacale, particolarmente esperte nel settore
agromeccanico,
nel numero massimo di due.
Le norme per
la designazione dei
candidati a membri del Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite
con
apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio
di Amministrazione
dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I membri del
Consiglio di
Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso.
In caso di
cessazione dei membri
del Consiglio di Amministrazione, essi saranno sostituiti con altri che
dureranno in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale
sarebbero
rimasti in carica i consiglieri cessati, mediante cooptazione fra i
primi dei
non eletti.
Qualora, per
qualsiasi motivo,
venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio
di
Amministrazione si intende decaduto; entro i successivi trenta giorni
sarà
convocata l’Assemblea per le decisioni conseguenti.
Alle riunioni
del Consiglio di
Amministrazione partecipano di diritto, con facoltà di
parola ma senza diritto
di voto, i Revisori dei Conti ed il Direttore
dell’Associazione; partecipano
inoltre, ove espressamente invitati dal Presidente e comunque senza
diritto di
voto, persone di particolare competenza su determinati argomenti posti
all’ordine del giorno.
Ogni
consigliere ha diritto ad un
voto.
Il Consiglio
di Amministrazione è
validamente costituito quando siano presenti almeno la metà
dei suoi membri; le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
di voti prevale il
voto di chi presiede la riunione.
Quando si
tratti di decisioni riguardanti
la nomina del Presidente e del Vice Presidente, la nomina e la revoca
del
Direttore, ovvero di proposte circa le modifiche allo Statuto, occorre
la presenza
di almeno i 3/4 dei Consiglieri in carica.
I sistemi di
votazione sono
stabiliti da chi presiede la riunione ad eccezione per quanto concerne
le
elezioni, le nomine e le deliberazioni relative a persone, nel qual
caso si
procede secondo le deliberazioni prese di volta in volta dal Consiglio
di
Amministrazione.
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Art.15 –
Il Consiglio di
Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte
all’anno ed ogni
qual volta lo disponga il Presidente, ovvero ne faccia richiesta il
Collegio
dei Revisori dei Conti o almeno un terzo dei membri del Consiglio
stesso.
Il
Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con
lettera spedita
almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso
di convocazione deve contenere:
a) l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione;
b) gli
argomenti posti all’ordine del giorno.
c) In
caso di urgenza la convocazione può essere fatta
telegraficamente o con mezzo
equivalente, con preavviso di almeno due giorni.
d) Le
adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua
assenza
o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di questi, su
designazione dei
presenti da un altro membro del Consiglio.
Le
deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da verbale
sottoscritto dal
Presidente e dal segretario della riunione, che viene designato di
volta in
volta dal Consiglio di Amministrazione;
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Art.16 - Al
Consiglio di
Amministrazione sono attribuite, oltre a quanto espressamente previsto
dai
singoli articoli dello statuto, le seguenti funzioni:
a) l’elezione,
fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
b)
la
nomina e la revoca del Direttore;
c) la
nomina e la revoca del personale impiegatizio
dell’Associazione fissandone le
retribuzioni e le
mansioni;
d) la
stesura di un Regolamento Interno per l’andamento
tecnico-amministrativo
dell’Associazione;
e) la
gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli
indirizzi delineati
dall’Assemblea ed in particolare il compimento di atti di
amministrazione
ordinaria e straordinaria;
f) la
determinazione dei contributi associativi;
g) la
predisposizione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre al voto
assembleare;
h) la
delibera sull’ammissione ed espulsione degli associati;
i)
la
delibera su tutte le questioni non riservate dal presente statuto
all’Assemblea
dei soci.
Rimane in
facoltà del Consiglio di Amministrazione
istituire al suo interno una Giunta composta dal Presidente, dal Vice
Presidente e da tre membri del Consiglio di Amministrazione.
Questo
organismo potrà
esercitare in caso di urgenza tutti i poteri di competenza del
Consiglio di
Amministrazione, salva poi la necessità della ratifica, ed
altresì quelle
specifiche competenze che il Consiglio di Amministrazione
riterrà di volta in
volta, di attribuirle.
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Art.17 - Il
Presidente dell’Associazione
è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica
quattro anni ed è
rieleggibile.
Il
Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della
Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il
Presidente:
1)
convoca
l’Assemblea, il Consiglio
di Amministrazione e la Giunta,
ne presiede le riunioni e provvede per l’attuazione delle
relative decisioni;
2)
sorveglia il
buon andamento
amministrativo dell’Associazione ed è responsabile
della predisposizione del
bilancio consuntivo;
3)
ha la firma
sociale che potrà
delegare, al Vice Presidente, a membri del Consiglio di Amministrazione
o al
Direttore;
4)
compie tutte
le operazioni
amministrative e finanziarie necessarie per il funzionamento
dell’Associazione
ed il conseguimento dei fini statutari;
5)
sottoscrive
tutti gli atti
amministrativi da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
6)
può
delegare, per la rappresentanza
dell’Associazione presso terzi, il Vice Presidente, membri
del Consiglio di
Amministrazione o il Direttore, in funzione delle specifiche
capacità che il
ruolo da ricoprire richiede.
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Art.18 Il Vice
Presidente dell’Associazione è eletto dal
Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni ed
è rieleggibile.
Il Vice
Presidente ha funzioni vicarie e quindi, sostituisce il Presidente in
ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio
delle proprie
funzioni o gli conferisca apposita delega.Il solo
intervento del Vice
Presidente costituisce, per i terzi, prova dell’impedimento
del Presidente.
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COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
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Art.19 - Il collegio
dei Revisori dei
Conti è composto dal Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti, da due
membri effettivi e da due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni
caso di
cessazione dei membri
effettivi, con
priorità in ordine di età anagrafica.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è eletto
dall’Assemblea, su proposta del
Consiglio di Amministrazione.
Alla
carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può
essere eletta
persona esterna all’Associazione.
La carica
di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra
carica sociale in
seno all’Associazione.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi
membri
sono rieleggibili.
I Revisori
dei conti, anche individualmente, hanno la facoltà di
prendere visione in
qualsiasi momento dei libri contabili e di operare controlli di cassa.
I Revisori
dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea
e del Consiglio
di Amministrazione.
La carica dei Revisori dei
Conti non è retribuita, ad eccezione del Presidente, qualora
questi sia persona
esterna all’Associazione.
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Art.20
- I Revisori dei Conti hanno il compito di :
a) curare la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
b) verificare la regolare tenuta della contabilità
dell'Associazione e dei relativi libri;
c) dare pareri sul Bilancio.
Art.21 - Le
delegazioni e gli uffici
staccati della Associazione, costituiti ai sensi dell’art.1
del presente
statuto, hanno lo scopo di rappresentare in luogo
l’Associazione e di adempiere
le funzioni esercitando localmente l’opera di tutela e di
assistenza degli
associati.
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| DIREZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE |
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Art.22 - Alla
direzione degli uffici
dell’Associazione è preposto un Direttore,
nominato dal Consiglio di
Amministrazione.
Il
Direttore provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli
organi sociali e
all’organizzazione ed alla direzione degli uffici e dei
servizi
dell’Associazione, del cui funzionamento risponde al
Presidente.
Il
personale dell’Associazione dipende disciplinarmente dal
Direttore.
Il Direttore
può intervenire
con parere consultivo alle riunioni di tutti gli Organi, previsti dal
presente
statuto.
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PATRIMONIO SOCIALE |
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Art.23 - Il patrimonio sociale
è costituito dai beni mobili ed immobili e dai
valori che comunque pervengono all’Associazione a qualsiasi
titolo, nonché dai
proventi delle quote associative e da eventuali eccedenze di
attività derivanti
dalle gestioni annuali, dalle elargizioni o dai contributi da parte di
enti
pubblici, privati, consorzi, persone fisiche o società sotto
qualsiasi forma
costituite.
L'adesione
alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori
rispetto al versamento dei contributi associativi annui.
E'
comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di
effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli annuali.
I
versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi
entità fatti salvi i
versamenti dei contributi annuali e sono comunque a fondo perduto; i
versamenti
non sono quindi rivalutabili ne rimborsabili in nessun caso e pertanto,
nemmeno
in caso di scioglimento dell’Associazione né in
caso di morte, di estinzione,
di recesso o di esclusione dall’Associazione può
farsi luogo alla richiesta del
rimborso di quanto versato.
Il
versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non
crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né
per successione a
titolo particolare né per successione a titolo universale,
né per atto tra vivi
né a causa di morte.
L'Associazione può emettere
titoli di solidarietà.
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Art.24 -
L’esercizio finanziario
dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di
ogni esercizio
deve essere compilato il bilancio economico e la situazione
patrimoniale da
presentarsi, entro i sei mesi successivi, all’Assemblea
generale, con la
relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti.
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Art.25 -
L’Associazione ha l’obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse o di accantonarli
a patrimonio sociale. All’Associazione
è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque
denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per
legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative
di
utilità sociale che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della
medesima e unitaria struttura.
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NORME FINALI |
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Art.26 –
L’Assemblea, che abbia con la
maggioranza di cui all’art.13 del presente statuto,
deliberato lo scioglimento
della Associazione, provvederà alla sua messa in
liquidazione nominando un
collegio di liquidatori composto da almeno due membri, anche non soci,
determinandone i poteri ed i compensi.
L’Associazione
ha l’obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o
a fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui al comma 190,
art.3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta
dalla legge.
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Art.27 - Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione
del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso,
sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà
secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato
irrituale.
L’Arbitro
sarà scelto di
comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla
nomina
dell’arbitro si farà ricorso al Presidente del
Tribunale di Bergamo.
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Art.28 - Per tutto
quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del
Codice Civile
ed alle vigenti norme speciali.
Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto,
si deve far
riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del
Codice
civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice
civile.
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